PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito l'Ordine «Al merito del giornalismo italiano» destinato a dare una particolare attestazione agli inviati speciali della stampa a diffusione nazionale morti, o che abbiano subìto comprovati e gravi danni fisici o psicologici, che si siano distinti per particolari meriti, nell'adempimento del proprio dovere in zone di guerra o in occasione di eventi calamitosi di grande rilevanza.

Art. 2.

      1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

Art. 3.

      1. Gli insigniti, e i loro congiunti, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di conferimento dell'onorificenza da parte del Presidente della Repubblica, hanno il diritto di fregiarsene in occasione di festività nazionali e di altri importanti eventi.

Art. 4.

      1. Le onorificenze di cui alla presente legge non producono effetti economici su pensioni, assegni o indennità di qualsiasi natura che sono o saranno percepite dagli aventi diritto.

Art. 5.

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti, emana con proprio decreto le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge.